Le agevolazioni sono per progetti di ricerca e sviluppo:
a) di rilevanti dimensioni;
b) coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana;
c) finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l’innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività, ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili;
d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi dell’impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma Horizon 2020.
 
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell’articolo 4:
a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca con personalità giuridica;
e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. I soggetti di cui al comma l, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
 
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e con adeguate e concrete ricadute sui settori applicativi.
2. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.
 
Spese e costi ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
 
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:
a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.
2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un’agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili già in essere sul medesimo Fondo, l’apposito capitolo di bilancio di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale di cui al comma 1 all’entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo.
Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili per le imprese di piccola e media dimensione e fino al 10 per cento per quelle di grande dimensione. La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all’articolo 10, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l’organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
b) qualora il progetto sia realizzato in parte, nell’ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in quelli contraenti l’accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
c) qualora ai progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2, partecipi almeno una PMI.
Con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti gli schemi delle istanze preliminari di accesso alle agevolazioni, comunicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione indicati nei bandi e stabiliti i termini per la presentazione delle istanze stesse.