Destinatari del piano degli interventi:
le lavoratrici autonome, comprese le libere professioniste;
– le Piccole e Medie Imprese (PMI), a prevalente partecipazione femminile
e cioè:

            – l’impresa individuale in cui il titolare è una donna;
            – la società di persone nella quale la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci;
            – la società di capitali dove le quote di partecipazione al capitale siano per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione costituiti per almeno i 2/3 da donne;
            – le cooperative nelle quali la maggioranza numerica di donne non sia inferiore al 60% dei soci.
Le PMI e le lavoratrici autonome possono operare in qualsiasi settore.

Plafond dedicato
Le banche e gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aderenti (d’ora in poi “Intermediari finanziari”) costituiscono uno specifico plafond finanziario dedicato alla realizzazione delle iniziative.
 
Operazioni finanziarie
Il plafond finanziario può essere utilizzato per la concessione di finanziamenti in relazione alle seguenti tre linee di intervento:
Investiamo nelle donne – finanziamenti finalizzati a realizzare nuovi investimenti, materiali o immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa ovvero della libera professione;
Donne in start-up – finanziamenti finalizzati a favorire la costituzione di nuove imprese ovvero l’avvio della libera professione;
Donne in ripresa – finanziamenti finalizzati a favorire la ripresa delle PMI e delle lavoratrici autonome che, per effetto della crisi, attraversano una momentanea situazione di difficoltà.
I finanziamenti sono concessi dagli Intermediari finanziari a condizioni competitive rispetto alla normale offerta in relazione ad operazioni simili e con lo stesso grado di rischio.
I finanziamenti possono beneficiare della garanzia della Sezione speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità” del Fondo di garanzia per le PMI in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile o delle eventuali garanzie, pubblico o private, che gli Intermediari finanziari riterranno utile acquisire. In tal caso, il costo del finanziamento viene conseguentemente migliorato.
 
Sospensione DONNA
Il rimborso del capitale dei finanziamenti di cui all’articolo 3 può essere sospeso, per un periodo fino a 12 mesi, nei seguenti casi:
  • – maternità dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma;
  • – grave malattia dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge, o convivente, o dei figli anche adottivi;
  • – malattia invalidante di un genitore o di un parente o affini entro il terzo grado conviventi dell’imprenditrice o della lavoratrice autonoma.
Le operazioni sono realizzate su base individuale dagli Intermediari finanziari che aderiscono all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione dei finanziamenti.
Nell’effettuare l’istruttoria, gli Intermediari finanziari si attengono ai principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
I soggetti richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale o organizzativo richieste dagli intermediari finanziari.
I soggetti richiedenti non devono avere, al momento della presentazione della domanda, posizioni debitorie classificate dagli Intermediari finanziari come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti da oltre novanta giorni, né procedure esecutive in corso (c.d. “imprese in bonis”).
SCADENZA
Le domande di finanziamento possono essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2015, salvo proroga.