L’articolo 26 bis del Dl 34/2019, ha disciplinato la previsione di un credito d’imposta relativamente alla “circolazione” degli imballaggi nel ciclo cliente-fornitore.
La norma prevede che venditore può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. Lo sconto è quindi riconosciuto all’atto della riconsegna del contenitore, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. Successivamente, all’impresa venditrice, che riutilizza o ricicla gli imballaggi, è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti, ancorché non utilizzati dall’acquirente, nel limite massimo annuale di euro 10mila per ciascun beneficiario.
L’articolo 26 ter, invece, introduce un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami e di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
L’agevolazione è, quindi, riservata alla parte acquirente e nell’ipotesi di imprese e di soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo annuale di euro 10mila per ciascun beneficiario; il beneficio spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio della propria attività e non è cumulabile con il credito d’imposta ex articolo 1, comma 73, della legge 145/2018.
Se i beni, invece, non sono destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5mila per ciascun beneficiario ed è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita, a cui viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta.