Care colleghe, cari colleghi,
inoltro il messaggio rivevuto in data odierna dalla Direzione Regionale INPS, riferito agli aspetti operativi di cui all’oggetto. In calce al medesimo messaggio, la dott.ssa Gagliardi, dirigente dell’area ammortizzatori sociali della DR INPS, esplicita alcune indicazioni riguardo ai tempi di pagamento delle prestazioni Covid.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Andrea Nasini
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Aspetti contributivi
Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ovvero di assegno ordinario, per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
Il contributo addizionale non è dovuto altresì nei casi di integrazione salariale in deroga, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile (art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015).
Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).
Per quanto attiene all’ipotesi di accesso all’integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020, come modificato dal comma 6 dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020, e dal medesimo articolo 20, si precisa quanto segue.
I predetti articoli prevedono che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sospende, con apposito decreto, gli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, individuando altresì una nuova data di scadenza del termine di durata della medesima prestazione, collocata alla fine del periodo di cassa integrazione ordinaria richiesta per COVID-19.
Il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria autorizzata, di cui al predetto decreto ministeriale, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come prorogato dal decreto medesimo.
Inoltre, tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 9/2020 e dell’articolo 19 del D.L. n 18/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, si precisa che tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale – previsto dall’articolo 5 dello stesso decreto legislativo – eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 o dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.
Si ricorda altresì che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori (cfr. la circolare n. 70/2007).
Per gli obblighi contributivi ricadenti durante i periodi di sospensione di cui al D.L. n. 9/2020 e al D.L n. 18/20 si rimanda ai chiarimenti forniti con le circolari n. 38/2020 e 47/2020.
Modalità operative prestazioni a conguaglio
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale (FIS) che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” “Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” “Conguaglio assegno ordinario”). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017.
Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio di seguito descritti.
• Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 e ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020
CIGO – articolo13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020).
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L048”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice di nuova istituzione “L068”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”, e nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
In caso di cessazione di attività, l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Assegno ordinario – articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020).
In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR” già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento “AOR”.
Per l’esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l’elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.
Nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell’importo posto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine, le aziende autorizzate all’assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale “L003”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice causale di nuova istituzione “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art.19 e 21 del decreto legge n. 18/2020”.
Le aziende autorizzate all’assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale “L005”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020”.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
• Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020) e ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020)
Successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L049”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il nuovo codice causale “L069” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020” e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’ autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
• Assegno ordinario ai sensi dell‘articolo 21 del D.L. n.18/2020
I datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le modalità operative relative all’assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare, valorizzeranno il codice causale “L004”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020”.
2.1. Precisazioni
Con riferimento agli adempimenti informativi ai quali sono tenuti i datori di lavoro autorizzati alle integrazioni salariali in argomento, si evidenzia che, come precisato anche con le circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario.
Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall’articolo 15 del D.L. n. 9/2020 e dall’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l’erogazione della prestazione avverrà, invece, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto (cfr. il paragrafo D della circolare n. 38/2020 e il paragrafo F della circolare n.47/2020).
Per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto è necessario inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.
Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.
Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.
Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.
Con riferimento agli assegni erogati, in applicazione dell’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l’accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all’invio dei flussi Uniemens come indicato, con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n. 53/2019.
3. Modalità operative pagamenti diretti
Ai fini dell’individuazione delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, nonché degli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, di seguito si elencano i nuovi codici evento che sono stati creati all’interno del codice intervento 100.
“56” – Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art 13) – Fondo ordinario
“57” – Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art. 13) – Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15
“58” – Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS (DL 9/2020 Art.14) – Fondo
“59” – COVID 19 Nazionale (DL n. 18/20, art.19,) Fondo ordinario
“60” – COVID-19 Nazionale (DL 18/2020 Art. 19) – Fondo Deroga d.lgs n. 148/15
“61” – COVID-19 nazionale Sospensione CIGS (DL 18 /2020 Art.20) – Fondo speciale
“26” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 – Fondo ordinario
“27” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 – Fondo Art. 13 comma 1
“28” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 – Fondo Art. 13 comma 4
“29” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 – Fondo ordinario
“30” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 – Fondo Art. 19
Le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai “numeri decreto” convenzionali 33191, 33192, 33193, il cui codice intervento è “699”.
Per le aziende cosiddette plurilocalizzate, invece, i trattamenti sono concessi direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con appositi decreti che saranno individuati su Sistema Unico con il codice intervento n. “667” e il codice evento: “672” – CIG in deroga COVID-19 Aziende plurilocalizzate.
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Oggetto: Tempi pagamenti prestazioni Covid
In base agli attuali accordi con Bankitalia e con il sistema bancario/postale, i pagamenti formati da INPS il giorno x, vengono accreditati con valuta x+5 gg. bancabili.
Nel caso di bonifico domiciliato, alla valuta di cui sopra (x+5gg), bisogna aggiungere altri 3 gg. bancabili, necessari a Poste per far pervenire al beneficiario la comunicazione di diritto alla riscossione della prestazione (di regola entro 48 ore). Tale comunicazione si rende necessaria perché identifica con certezza il CF del beneficiario della prestazione (mentre nel flusso del bonifico ci sono solo il nome e il cognome).
Allo stato attuale i tempi di pagamento dei bonus sono stati ridotti a x+2/3 gg. bancabili e ciò avverrà, a regime, anche per il pagamento CIG/ASO. Resta inteso che per i bonifici domiciliati, ai tempi indicati andranno sempre aggiunti i +3 gg. bancabili, per i motivi sopra indicati.
Luigina Gagliardi
Dirigente area ammortizzatori sociali, sostegno alla non autosufficienza, credito e welfare
INPS- Direzione regionale UMBRIA