Segnalazioni di illecito – whistleblower
Alla data del 30/06/2024 non sono stati adottati dall’ANAC provvedimenti in materia di vigilanza e controllo
Alla data del 30/06/2024 non sono stati adottati atti di accertamento delle violazioni al D.LGS. 39/2013
Alla data del 30/06/2024 non sono stati adottati regolamenti per la prevenzione della corruzione
(l. n. 179/2017)
L’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.
In particolare, il comma 5 dispone che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare “prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”.
Le segnalazioni di illecito dovranno essere inviate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dott. Massimo Bugatti: mbugatti@bcassociati.com
Portale dei servizi ANAC
Dall’ 8 febbraio 2018 è disponibile, presso la sezione “Servizi” del sito www.anticorruzione.it, il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che desideri segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Ricordiamo che ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Ricordiamo inoltre che la disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.
Registrando la segnalazione su questo portale, si otterrà un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrà essere utilizzato per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.