Estratto dal Regolamento sulla F.P.C. in vigore dal 1^ Ottobre 2023

Art. 8 c.4: Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione professionale continua”

Art. 8 c.6: La richiesta di esenzione per mancato esercizio, neanche occasionale, della professione deve essere presentata all’Ordine di
appartenenza e l’esonero ha efficacia dalla data di richiesta. L’istanza deve pervenire al Consiglio dell’Ordine senza ritardo rispetto alla sopravvenienza della causa di esonero e comunque entro un termine che consenta all’iscritto, in caso di esito sfavorevole della verifica operata dall’Ordine, di ottemperare comunque all’obbligo formativo. L’iscritto che inizi e/o riprenda l’esercizio della professione deve darne comunicazione entro 30 giorni alla segreteria dell’Ordine.


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Modulo per la richiesta di Esonero dalla F.P.C. - (MANCATO ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE)Scarica