Gli incentivi previsti dal Conto Energia Termico (“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”) sono riservati a chi sostituisce gli impianti di riscaldamento da 500 a 1000 kW con pompe di calore o biomassa con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra.

Soggetti ammessi
– Amministrazioni pubbliche;
– Soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
A) interventi di incremento dell’efficienza energetica: solo le Amministrazioni pubbliche possono richiedere gli incentivi per la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica per i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.
Per gli interventi di incremento dell’ efficienza energetica l’incentivo consiste in un contributo pari al 40% delle spesa ammissibile sostenuta. Ad ogni tipologia di intervento sono associati costi massimi ammissibili unitari ed un valore massimo dell’incentivo erogabile.
 
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.
Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, il decreto predispone schemi di calcolo specifici per tecnologia.
Le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l’incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria A e categoria B). I soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (categoria B).
Gli interventi accedono agli incentivi del Conto Termico limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, previsti dal D.Lgs. 28/11 e necessari per il rilascio del titolo edilizio.
Per entrambe le tipologie di soggetti beneficiari (Amministrazioni pubbliche e soggetti privati), è previsto, inoltre, un incentivo specifico per la Diagnosi Energetica e la Certificazione Energetica, se elaborate contestualmente agli interventi e secondo i criteri che verranno specificati nelle regole applicative del GSE.
L’incentivo coprirà il 100% o il 50% delle spese sostenute in funzione del soggetto ammesso.
Il valore massimo ammissibile per questo incentivo è determinato in base alla destinazione d’uso e alla superficie utile dell’immobile oggetto di intervento.
Le richieste di accesso agli incentivi potranno essere inoltrate a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 fino alle ore 21.00 del 29 maggio 2014.
Nella formazione della graduatoria verrà data priorità agli impianti di minore potenza, quindi all’anteriorità dell’autorizzazione e alla precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro. Tale graduatoria verrà poi pubblicata sul sito del GSE entro 60 giorni dalla data di chiusura dei Registri.